• 3 Luglio 2024 21:40

Perché la mediazione familiare non può essere obbligatoria

DiElena Buccoliero

Ott 4, 2018

Una petizione contro il progetto di leggere può essere sottoscritta QUI.

Ci sono molte buone ragioni per parlarne, e molte critiche radicali che possono essere avanzate (vedi comunicato Cismai). Vale la pena dedicare ad ognuna una riflessione specifica. Una di queste riguarda l’introduzione della mediazione familiare come obbligatoria ogniqualvolta due genitori decidono di lasciarsi.

La mediazione, in famiglia come in tanti altri campi, è ancora poco praticata nel nostro paese e certamente merita una maggiore divulgazione. Per questa via le parti in conflitto vengono aiutate da professionisti esterni ad esprimere le proprie visioni e ad ascoltare quelle altrui per trovare una soluzione condivisa ad un problema. Nel caso specifico, le modalità e i tempi di affidamento dei figli, gli accordi economici, sulla casa e via discorrendo. Fin qui l’impulso alla mediazione familiare potrebbe sembrare una buona idea, indipendentemente dal fatto che il senatore di cui sopra abbia a propria volta uno studio legale che offre anche mediazione familiare,

Certo, c’è già chi parla di conflitto d’interessi. Alessandro Simone, avvocato del comitato scientifico de “Il familiarista”, portale sul diritto di famiglia di Giuffrè Francis Lefebvre, su Repubblica scrive che l’obbligo ai percorsi, onerosi, caricherebbe sulle spalle degli ex partner e a vantaggio dei mediatori familiari fino a 77 milioni di euro, cui se ne aggiungerebbero altri 9 per i corsi di formazione alla mediazione che dovrebbero essere organizzati privatamente.

Le migliori ragioni per opporsi, però, sono ancor più sostanziali: la mediazione non è sempre applicabile. Uno dei presupposti è che le due parti siano sostanzialmente su un piano paritario, libere di negoziare una soluzione con l’aiuto di un terzo. Possiamo supporre questa condizione nei casi di violenza familiare?

Il progetto Pillon, non a caso sostenuto principalmente da associazioni di padri separati, che raccolgono l’esasperazione di uomini non violenti e di altri che giurano di esserlo, sembra non ricordare che in una coppia può esserci violenza, o forse il senatore ritiene che questo non sia rilevante. Eppure il fatto che i maltrattamenti in famiglia ci siano, sulle donne soprattutto, non sembra contestabile. I segnali sono continui, fino all’estremo dei femminicidi.

Sul tema la legge italiana, già adesso, è piuttosto contraddittoria. Da una parte, mentre offre al giudice la possibilità di intervenire allontanando il partner maltrattante da casa, lo invita ad accompagnare l’ordine con altre prescrizioni, tra cui l’invio a un centro di mediazione familiare. Dall’altra la Convenzione di Istanbul, ovvero la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”, ratificata nel nostro paese con la l. 77/2013, all’art. 48, “Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di

misure alternative alle pene obbligatorie”, al comma 1 recita così: “Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”.

Il divieto di mediare nella violenza, e l’iniquità dell’insistere, ha profili sostanziali oltre che formali, e non è una fissazione di qualche associazione femminile o femminista. Proviamo ad immaginare.

Quando una donna decide di chiudere la relazione con il marito che la maltratta da tempo, e da cui ha avuto dei bambini, lo denuncia e chiede la separazione. I tempi dei due procedimenti, penale e civile, non sono in relazione, perciò è ampiamente possibile che le udienze per l’affidamento dei figli siano precedenti all’eventuale condanna di lui. Oltretutto lui nega tutto ciò di cui è accusato (accade nel 99% dei casi) e il giudice deve tenere conto di due visioni diametralmente opposte sullo stesso rapporto. Le prove non sono state ancora valutate, la violenza potrebbe esserci stata… oppure no.

Già oggi in questo limbo ci sono giudici che pretendono l’avvio della mediazione, o avvocati dei maltrattanti che la pongono come condizione e indicano l’eventuale rifiuto della donna come prova della responsabilità di lei nell’inasprire il rapporto e nel voler allontanare i figli dal padre. Giunti al dunque, in una seduta in cui la donna esprimesse il timore di rivedere il suo ex o la resistenza a lasciargli i bambini, non difficilmente potrebbe sentirsi dire che è troppo ansiosa, astiosa, legata al passato, quando il fulcro della mediazione è fare tabula rasa e ricominciare da capo.

Immaginiamo allora una donna che teme l’uomo da cui si sta distaccando, gli è stata sottoposta per mesi o per anni, da lui è stata – secondo i casi – obbligata a fare ciò che non voleva, è stata isolata, picchiata, umiliata, svilita davanti ai figli, violentata, da lui ha ricevuto lesioni gravissime… E immaginiamo che venga obbligata a rivederlo, in mediazione, per una contrattazione alla pari.

Davvero? Che cosa c’è di paritario in tutto questo?

Possiamo credere che quella donna abbia la tranquillità e la fiducia di esprimere liberamente idee e emozioni di fronte a qualcuno che l’ha dominata con la violenza per anni? Quale superstite di una tortura sarebbe capace, all’indomani, di sentirsi alla pari e di trattare serenamente con il suo torturatore, tacitando sia il terrore sia la rabbia che gli derivano dal passato? Davvero potremmo rimproverarlo se da quel passato non riuscisse a distaccarsi, o non sarebbe più ragionevole chiedere che quei fatti venissero accertati, rielaborati da lui e da lei ciascuno per la propria parte, e soltanto dopo, ed eventualmente, superati insieme?

Eppure, si potrebbe dire, esiste la mediazione penale, viene applicata dopo reati anche gravissimi, così come si fa mediazione tra i nemici alla fine di una guerra.

La differenza sta proprio in come si guarda al passato. Quando si arriva alla mediazione penale ad esempio, non è in discussione che il reato sia avvenuto. Il fatto è successo, è stato oggetto di accertamenti giudiziari, quel livello di approfondimento è stato percorso. Rimane una grossa sofferenza in chi ha subito violenza e in chi l’ha esercitata, i due di solito per ragioni diverse, e su quella è possibile e auspicabile lavorare, ma contando su un riconoscimento che è nelle due parti ed è nella collettività, sta scritto in un rinvio a giudizio, un provvedimento cautelare, una sentenza di condanna. Non ci sono incertezze su chi ha commesso il danno e chi lo ha subito. Allora è possibile proporre un incontro che, peraltro, non può mai, mai essere obbligatorio per la persona offesa, e non dovrebbe tradursi in una ulteriore prevaricazione.

Il caso della violenza nella coppia trattata in fase di separazione è totalmente diverso. Quello che manca, tra lui e lei, è che si sia fatta luce sull’accaduto. Occorre dare il nome corretto alla realtà per poterla poi eventualmente rimediare o cambiare. Occorre che quella parità di potere che è necessaria per mediare, e inesistente in un rapporto di sopraffazione, venga restaurata prima di incominciare, e dev’essere chiara la differenza, anche di responsabilità, tra chi ha fatto violenza e chi l’ha subita.

Le realtà è in scala di grigi, è vero, e le relazioni hanno dinamiche complesse, ma quando c’è chi alza le mani e chi finisce in ospedale non ci vuole un master per fare distinzioni. Eppure finché il rapporto sussiste, o nei suoi strascichi, il violento continua a pentirsi e a promettere, a giustificarsi, a far sentire in colpa la partner, a confonderla. Lei stessa fatica a distinguere ciò che è suo da ciò che non lo è, in termini di diritti come di responsabilità o di scelte, mentre lui è tendenzialmente ben sicuro delle proprie ragioni e delle proprie negazioni e il giudice non può ancora contare su una “realtà processuale”. Possono essere queste le condizioni per una contrattazione alla pari?

Ecco perché, nei casi di violenza, per la parte più debole (quasi sempre la donna) la mediazione non farà che sommare prevaricazione su prevaricazione, oppressione su oppressione. Ignorarlo e disporla come obbligatoria sarà un rinforzo per il maltrattante e un insulto ai bambini, inevitabilmente portati a comprendere che va proprio bene così: chi prende le botte e chi le dà ha uguale dignità come genitore. Farsi strada con la violenza, dopotutto, è premiante.

Di Elena Buccoliero

Faccio parte del Movimento Nonviolento dalla fine degli anni Novanta e collaboro con la rivista Azione nonviolenta. La mia formazione sta tra la sociologia e la psicologia. Mi occupo da molti anni di bullismo scolastico, di violenza intrafamiliare e più in generale di diritti e tutela dei minori. Su questi temi svolgo attività di formazione, ricerca, divulgazione. Passione e professione sono strettamente intrecciate nell'ascoltare e raccontare storie. Sui temi che frequento maggiormente preparo racconti, fumetti o video didattici per i ragazzi, laboratori narrativi e letture teatrali per gli adulti. Ho prestato servizio come giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna dal 2008 al 2019 e come direttrice della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati dal 2014 al 2021. Svolgo una borsa di ricerca presso l’Università di Ferrara sulla storia del Movimento Nonviolento e collaboro come docente a contratto con l’Università di Parma, sulla violenza di genere e sulla gestione nonviolenta dei conflitti.

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