A fine febbraio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale sul caso di Andrè Shepherd per l’interpretazione della Direttiva UE 2004/83 (Direttiva qualifiche), strumento giuridico del sistema europeo di asilo per la richiesta di protezione internazionale.
Si tratta di un caso piuttosto complesso e peculiare, infatti non si vede tutti i giorni un cittadino di una delle principali potenze economiche mondiali fare domanda di asilo in Europa per non subire persecuzioni nel suo Paese, né tanto meno è facile incontrare un militare volontario opporsi ad un conflitto che considera illegittimo.
Premetto che l’articolo è un po’ lungo, la mia intenzione è quella di informare in modo compiuto su questa importante sentenza, abbiate pazienza e se volete leggerlo tutto prendetevi una mezz’oretta di tempo.
Del caso dell’elicotterista AWOL statunitense si era già parlato su Azione nonviolenta online: Shepherd ha presentato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato in Germania, dopo aver disertato per motivi di coscienza ritenendo che la missione in Iraq fosse illegittima e abbia comportato la commissione di crimini di guerra. Shepherd ha scelto di essere un disertore, e quindi non ha considerato la possibilità di chiedere alle autorità USA di essere esonerato dalle operazioni sulla base dell’obiezione di coscienza, perché non rifiuta del tutto l’uso della forza.
Nella pronuncia il Giudice UE, sui quesiti posti dal Giudice amministrativo di Monaco, ha risposto grossomodo così:
– la Direttiva si applica a tutto il personale che presta servizio militare, quindi anche alla parte non combattente che ha preso parte solo indirettamente ad azioni militari.
– Conflitto in Iraq: essendoci una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU e il consenso della comunità internazionale, e dal momento che gli Stati Uniti perseguono penalmente la commissione di crimini di guerra; sembrerebbe poco plausibile che i membri delle forze armate siano incitati a commetterli. Perciò, l’onere di dimostrare che l’unità di Shepherd li abbia commessi o ci sia un’alta probabilità che potrebbero avvenire spetta al richiedente asilo.
– Situazione personale di Shepherd: egli non solo si è arruolato volontariamente nelle forze armate, già coinvolte nel conflitto in Iraq, ma ha altresì prorogato il proprio periodo di ferma. Inoltre, non ha presentato domanda di obiezione di coscienza nel suo Paese.
– Atti di persecuzione: questi possono assumere anche la forma di azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando comporterebbe la commissione di crimini. Tuttavia, secondo il giudice UE, non risulta che i provvedimenti in cui incorrerebbe un militare USA a causa del suo rifiuto di prestare servizio (pena detentiva e congedo con disonore) possano essere considerati, rispetto al legittimo diritto di mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra gli atti di persecuzione considerati nella direttiva.
Rispetto all’onere della prova, questo punto non dovrebbe stupire più di tanto (un’opinione diversa in questo articolo del The Guardian del 26 febbraio scorso), il sistema di asilo prevede l’onere congiunto della prova: i richiedenti devono dimostrare in modo plausibile la loro situazione personale, nonchè gli atti di persecuzione a cui potrebbero andare incontro nel Paese di origine o residenza abituale. Spetterà poi al giudice fare una valutazione del caso e decidere se accogliere o meno la domanda.
Oltre al fatto specifico che, cinicamente parlando, dimostrare la possibile commissione di crimini di guerra in Iraq da parte dell’esercito statunitense non dovrebbe essere così arduo. Si può pescare in un mare di informazioni: il rapporto di Human rights watch del 2005 che parla della responsabilità dei commandanti USA per gli abusi su detenuti commessi in Iraq e in altri contesti; oppre i casi delle torture ai detenuti di Abu Ghraib o le inchieste giornalistiche come nel caso dell’utilizzo di armi al fosforo bianco contro i civili, per non dimenticare poi l’importante lavoro per la libertà d’informazione di Wiki leaks.
Per quanto tale documentazione probabilmente non faccia diretto riferimento all’unità di Shepherd, come richiesto nell’onere della prova, renderebbe comunque plausibile che la singola unità non sia immune dal commettere crimini di guerra e tortura nei confronti di civili se queste succedono tutto attorno.
Il punto più rilevante, a mio parere, è la situazione personale di Shepherd: si tratta di un obiettore di coscienza o di un disertore? La sua obiezione ad uno specifico conflitto è sufficiente per farlo rientrare nel gruppi sociale degli obiettori di coscienza protetti dalla Direttiva (art. 10 (d)), nonostante egli non abbia presentato domanda per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza?
Proprio per la sua opposizione ad uno specifico conflitto, Shepherd afferma che la domanda di obiezione di coscienza gli sarebbe stata rifiutata, oltre al fatto che tale domanda non rifletteva completamente la sua posizione.
Secondo il Giudice UE “se il richiedente ha omesso di ricorrere alla procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza, tale circostanza esclude ogni protezione ai sensi della disposizione in esame”.
L’opinione dell’Avvocatura generale della Corte sul caso, depositata a novembre 2014, è invece più possibilista e riporta un lungo ragionamento su cosa significhi obiezione di coscienza, sulla differenza tra questo caso, più sfumato, e quello più facilmente definibile di opposizione totale alla guerra, come nel caso dei quaccheri. L’Avvocatura generale cerca di guidare la scelta del giudice tedesco indicando che quest’ultimo deve considerare “se il sig. Shepherd professi una convinzione di sufficiente rigore, serietà, fermezza e rilevanza in relazione al conflitto in questione”. Inoltre, rispetto alla mancata presentazione della domanda: “se in quanto membro del personale militare gli sarebbe stato precluso ottenere il riconoscimento dello status di obiettore di coscienza sulla base della sua obiezione ad un suo nuovo intervento in Iraq, il fatto che non abbia presentato una richiesta per il riconoscimento di tale status non può incidere in nessun modo sulla sua domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato”.
Su un altro piano, quello della fantapolitica preannunciata nel titolo, occorre chiedersi quanto nella decisione della Corte di Giustizia abbia pesato il rischio di incappare in un incidente diplomatico con gli Stati Uniti: riconoscere lo status di rifugiato ad un loro cittadino in Europa, sarebbe equivalso ad ammettere una violazione dei diritti umani degli obiettori di coscienza, perseguitati per motivi legati alle loro opinioni e coscienza.
E se Andrè Shepherd non avesse avuto il passaporto USA?
Quel che posso pensare io, rispetto alla scelta di Shepherd, non può che essere di speranza, affinchè l’obbedienza ad ordini contrari alla propria coscienza non sia più una virtù… neanche per chi presta servizio militare volontariamente.