• 18 Dicembre 2024 16:22

Filmare le forze dell’ordine: si può?

DiNicola Canestrini

Apr 21, 2020

La registrazione fonografica o video di un colloquio, anche telefonico, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe o comunque sia ammesso ad assistervi, è infatti legittima (ANCHE se eseguita clandestinamente, cioè senza informare l’interlocutore della registrazione in corso; ex multis, Cassazione penale, SSUU, 28 maggio 2003, N. 36747, maggio 2011 N. 18908, ottobre 2012 N. 8762: tutte qui ).

Del resto, chi si rivolge ad un interlocutore si deve assumere le responsabilità di quel che dice: e ciò vale naturalmente anche per le forze dell’ordine (che peraltro, avendo maggiore potere, dovrebbero essere soggette a maggiore responsabilità), che quindi possono esser filmati, sempre che la registrazione non sia attuata con modalità .. violenta.

In tale ultimo caso l’autore della violenza sarà giustamente perseguito, ma non per aver fatto il filmato (attività lecita), ma per le modalità violente usate, sempre esecrabili: si configureranno, ade esempio, reati ad hoc che giustamente proteggono la incolumità degli operatori di polizia mentre compiono atti del loro ufficio, quali la violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art 336 c.p.) o la resistenza a pubbblico ufficiale (art. 337 c.p.). Ma: se chi filma commette dei reati, la registrazione sarà addirittura  prova a favore degli agenti (che dunque ne avrebbero beneficio, e potranno sequestrate il cellulare: in assenza di reati, il sequestro sarà invece illegittimo!). 

Infatti, il filmato costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico – il colloquio tra presenti (e tutto l’incontro, se documentato con video; cfr. fra le molte la sentenza della Cassazione penale 5241/17).

 

Immagino una Polizia che non ha e non deve avere paura degli identificativi nei servizi di ordine pubblico, di una legge, buona o meno che sia, sulla tortura, dello scrutinio legittimo dell’opinione pubblica o di quello della magistratura. (Franco Gabrielli, Capo della Polizia, luglio 2017)


Stupisce quindi la affermazione del Sindacato autonomo della polizia, laddove per bocca di Stefano Paoloni, Segretario Generale,  in data 20 aprile 2020 afferma che la videoregistrazione è “un fenomeno offensivo e lesivo della dignità di ogni singolo poliziotto”, arrivando a sostenere che “riprendere con i cellulari le fasi di un controllo di Polizia, farlo in modo sempre più provocatorio, offensivo e lesivo non solo della divisa che indossiamo ma dello Stato che rappresentiamo è cosa che deve essere immediatamente fermata” (enfasi aggiunta). 

Provocazione? Offesa?  LESIONE della DIVISA e dello STATO? Fenomeno da fermare?

Perché, ci chiediamo noi?

Non c’è il rischio di trasmettere il messaggio – questo si offensivo per le forze dell’ordineche fra chi veste la divisa c’è chi teme la trasparenza, la obiettività di una ricostruzione fissata in un video?

Di cosa ha paura il SAP?

Quali inconfessabili segreti ci sarebbero da tutelare quando lo Stato agisce – per il tramite delle polizie – nel massimo della compressione delle libertà individuali?

La fiducia pubblica nella polizia è strettamente collegata all’atteggiamento e al comportamento verso il pubblico, in particolare al rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali e delle libertà dell’individuo, contenuti, in particolare, nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come ricorda il preambolo della Raccomandazione Rec (2001)10 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri (cd. codice etico della polizia europea).

Noi ci ricordiamo, e vorremmo ricordare a tutti, quel che disse l’allora Capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli nel 2017: immaginava “una Polizia che non ha e non deve avere paura degli identificativi nei servizi di ordine pubblico, di una legge, buona o meno che sia, sulla tortura, dello scrutinio legittimo dell’opinione pubblica o di quello della magistratura”.

E no, la privacy non lo impedisce (come chiarito dal Garante nel 2012, proprio su domanda del Ministero dell’interno); solo se il video viene diffusione ad es. sui social del video, il problema è relativo al trattamento di dati personali di chi viene inquadrato.

Segnalo peraltro il precedente vincolante per tutta l’UE, che ha stabilito che la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video su YouTube, possono costituire un trattamento lecito di dati personali se per a scopi giornalistici (anche se fatto da privati), sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (Corte di giustizia dell’Unione Europea, C‑345/17, 14 febbraio 2019).

Di Nicola Canestrini

Avv. Nicola Canestrini Laureato summa cum laude con una tesi di laurea sul nesso tra diritto e democrazia, difende diritti dentro e fuori dalle aule. Figlio di Sandro Canestrini, storico avvocato difensore degli obiettori di Coscienza al servizio militare e amico del Movimento Nonviolento, è titolare dello studio canestriniLex :: avvocati www.canestrinilex.com. IMPORTANTE: quanto pubblicato in questa rubrica va riportato al solo pensiero personalissimo dell'autore.

1 commento su “Filmare le forze dell’ordine: si può?”
  1. È esattamente quello che ho sempre pensato, se è un PUBBLICO Ufficiale non può rendersi irriconoscibile con il CAMUFFAMENTO (legge antiterrorismo) e secondo me, visto che è un PUBBLICO UFFICIALE, può e deve essere pubblicamente visibile e riconoscibile, sopratutto se commette abuso di potere e opera in forza di AUTORITÀ invece che in FORZA DI LEGGE.

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