• 3 Luglio 2024 9:32

Il Tribunale di Ferrara afferma il diritto delle donne e dei giovani all’obiezione di coscienza

DiElena Buccoliero

Lug 13, 2022

Fino a pochi anni or sono nella mia città, Ferrara, gli agenti di Polizia Municipale hanno compiuto il loro servizio disarmati. Nel 2020 è stato introdotto un nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale che li vincola a portare l’arma e rende incompatibile l’appartenenza al Corpo con lo status di obiettore di coscienza (art. 15 comma 7 del Regolamento). Così ogni agente si è visto assegnare una pistola semiautomatica, con l’obbligo di partecipare a corsi di addestramento e di indossare l’arma in tutti i servizi esterni.

G.S. è stato vigile di quartiere dal 2007 senza mai portare armi proprio nella zona ritenuta la meno sicura della città. È obiettore di coscienza, e quando è stato introdotto il nuovo regolamento è stato inamovibile: non voleva indossare un’arma. Per questo motivo, nel 2021 è stato assegnato d’ufficio alla Centrale Radio Operativa, escluso dalle mansioni più qualificanti e sottoposto a ripercussioni anche a livello economico, dal momento che l’indennità di servizio esterno è pari a nove Euro al giorno.

«Nel frattempo, tutti gli altri agenti di polizia locale muniti della qualifica di agenti di P.S., si vedevano assegnata la pistola di ordinanza senza essere stati messi nella condizione di potere manifestare formalmente l’obiezione di coscienza, in particolare il gruppo, non immediatamente identificabile, delle donne, mai soggette alla leva obbligatoria, e degli uomini nati dopo il 1985, non più soggetti alla leva obbligatoria», si legge nella sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Ferrara, Alessandra De Curtis, che ha trattato il caso.

Infatti, con il sostegno della Cgil di Ferrara, G.S. ha deciso di ricorrere e, fallito il tentativo di conciliazione, la competenza è passata al Tribunale di Ferrara.

L’Ente Locale ha obiettato alle accuse affermando che la necessità di collaborare con la Polizia Giudiziaria e di assumere incarichi anche rischiosi motiva l’obbligo di armarsi.

È stato fatto osservare che questo è vero solo in pochi compiti previsti dalla Legge Quadro sull’Ordinamento di Polizia Municipale (l.n. 65/1986), «ovvero i servizi esterni di vigilanza, la protezione della casa comunale, la protezione dell’armeria del Corpo, i servizi notturni e il pronto intervento». Rimangono moltissimi altri servizi esterni nei quali l’uso delle armi non è considerato obbligatorio, come la notifica di atti, il controllo anagrafico, la polizia tributaria, i controlli sul commercio e sull’edilizia, la formazione, la protezione civile, i rilievi nei casi di incidenti stradali, la vigilanza dinanzi alle scuole, l’educazione stradale e alla legalità… Per giunta il nuovo orientamento non poteva essere applicato in modo retroattivo a persone assunte con bandi che non esplicitavano l’esclusione degli obiettori di coscienza.

Il Comune di Ferrara ha presentato opposte ragioni, la più rilevante in termini di principio mi sembra quella secondo cui spetta all’Amministrazione decidere quali servizi devono essere armati e quali no, un discrimine che non può essere affidato al singolo dipendente, né è di per sé racchiuso nella norma generale. Inoltre, secondo l’Amministrazione anche il regolamento precedente prevedeva l’impiego della Municipale a sostegno della Polizia Giudiziaria, o in interventi per la sicurezza urbana che impongono il servizio armato, sicché gli agenti, “col solo fatto di entrare nel Corpo, hanno manifestato un comportamento incompatibile con l’obiezione”.

Il giudice De Curtis ha richiamato i fondamenti normativi dell’obiezione di coscienza che volentieri cito a nostra memoria: a livello sovranazionale art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 18 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea c.d. Carta di Nizza; a livello nazionale, nella Costituzione gli artt. 2, 3, 19 e 21, e poi le sentenze 196/1987, 467/1991 e 43/1997. Quindi ha esaminato le norme che disciplinano la Polizia Municipale riconoscendo che gli agenti possono, ma non devono, essere armati in molte delle loro funzioni. Non vi è quindi incompatibilità tra obiezione di coscienza e servizio nella Polizia locale, prova ne è il fatto che proprio a Ferrara è stato possibile “assumere negli anni personale senza che venisse in discussione da un lato l’obbligo di portare l’arma e dall’altra parte l’esigenza di esprimere obiezione di coscienza in merito”. Ha poi considerato la discriminazione delle donne in servizio (nel febbraio 222 erano 57 su 141) che “non hanno avuto occasione di esprimere obiezione di coscienza in materia di porto delle armi”.

Osserva la giudice che la discriminazione nasce “dalla scelta di armamento operata dal Comune nell’esercizio della sua discrezionalità, che ha implicato un rilevante cambiamento di contesto. La finalità dell’ente locale è legittima”, ma non ha considerato “la posizione di coloro che siano stati assunti prima del mutamento delle regole, in un’epoca in cui l’ente non richiedeva come requisito essenziale per l’accesso al Corpo il non essere obiettore”.

È stato dunque tratteggiato dal giudice “un piano di rimozione delle discriminazioni accertate” che prevede tre mesi di tempo per il personale femminile che desideri esprimere l’obiezione di coscienza all’uso di armi, l’impiego degli agenti obiettori anche all’esterno ovunque non sia obbligatorio per legge il porto dell’arma, e l’utilizzo dei soli agenti non obiettori a quei servizi quando richiesti dal Prefetto. Seguono disposizioni sul risarcimento, a G.S. degli emolumenti non versati nel periodo di sospensione dal servizio esterno e alla Cgil di Ferrara che lo ha patrocinato, e l’obbligo di pubblicazione della sentenza sulle pagine nazionali del Resto del Carlino.

Così, in conclusione, il Tribunale di Ferrara ha riaffermato il diritto all’obiezione di coscienza e a non essere discriminati per questo, e lo ha riconosciuto anche alle donne e ai giovani.

A oggi dieci donne appartenenti al Corpo di Polizia Municipale hanno compiuto la scelta dell’obiezione di coscienza. Come il signor G.S. potranno svolgere servizio esterno in tutte quelle circostanze nelle quali non è obbligatorio l’uso di armi. Che fortunatamente, nel governo di una città e tanto più a Ferrara, sono e restano maggioritarie.

Di Elena Buccoliero

Faccio parte del Movimento Nonviolento dalla fine degli anni Novanta e collaboro con la rivista Azione nonviolenta. La mia formazione sta tra la sociologia e la psicologia. Mi occupo da molti anni di bullismo scolastico, di violenza intrafamiliare e più in generale di diritti e tutela dei minori. Su questi temi svolgo attività di formazione, ricerca, divulgazione. Passione e professione sono strettamente intrecciate nell'ascoltare e raccontare storie. Sui temi che frequento maggiormente preparo racconti, fumetti o video didattici per i ragazzi, laboratori narrativi e letture teatrali per gli adulti. Ho prestato servizio come giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna dal 2008 al 2019 e come direttrice della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati dal 2014 al 2021. Svolgo una borsa di ricerca presso l’Università di Ferrara sulla storia del Movimento Nonviolento e collaboro come docente a contratto con l’Università di Parma, sulla violenza di genere e sulla gestione nonviolenta dei conflitti.

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