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La Campagna Italiana Contro le Mine e Rete Disarmo: urgente recepire le indicazioni per sanare il vulnus costituzionale indicato dalla Presidenza della Repubblica e votare la legge in questa legislatura.

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Ott 30, 2017
mina

in base all’art 7 della legge 95/2011 gli intermediari finanziari abilitati già non dovrebbero, dal 4 luglio 2011, aver fornito supporto finanziario ai produttori di munizioni cluster e sub-munizioni. L’articolo della legge è onnicomprensivo.

(Roma, 28 ottobre 2017) –  Ieri , 27 ottobre 2017 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto alle Camere, a norma dell’art. 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla legge: “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni a grappolo. Dopo un iter travagliato durato 7 anni dalla sua prima presentazione in Senato (2010)  la proposta di legge recante “misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni a grappolo” è stata votata definitivamente alla Camera dei Deputati  con 389 favorevoli su 393 presenti  0 contrari 3 astenuti.

La legge a prima firma della Senatrice Silvana Amati, “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni a grappolo” condivisa su base unanime da tutte le forze politiche, risponde alla necessità di meglio definire aspetti legati ad i complessi meccanismi che regolano le attività degli intermediari finanziari  e regola quanto già indicato – in modo più onnicomprensivo- dalla legge di ratifica 95/2011 della Convezione di Oslo,  nell’articolo 7 “Sanzioni”  già indicava tra le attività penalmente perseguibili il supporto finanziario a produzione, stoccaggio commercio ed uso delle bombe cluster.

“E’ necessario approvare la legge entro questa legislatura – dichiara Santina Bianchini presidente della Campagna Italiana Contro le Mine – onlus- , perché chiarisce le modalità ed i meccanismi di controllo, la Camera ed il Senato possono variare l’art. 6 comma 2  e ad anche comma 3  rinviando alle pene stabilite dall’art 7. (sanzioni della legge 95/2011) irrogando le medesime pene e stabilendo l’influenza di ciò sui requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate. Attendiamo un segnale di volontà politica del Parlamento”. Conclude Santina Bianchini.

“Il comunicato della Presidenza della Repubblica – dichiara Giuseppe Schiavello direttore della Campagna Italiana contro le mine – indica nella legge 95/2011 anche l’impianto normativo per il quale non si generi, al momento, un vuoto in merito al divieto di supporto finanziario ad attività proibite in base alla ratifica della Convenzione internazionale; ciò implica che gli intermediari finanziari  abilitati  dall’art. 7 legge onnicomprensivo 95/2011 debbano già osservare i divieti meglio definiti dalla legge  rinviata alle Camere che risponde alla chiara necessità di definirne metodi e tempi di adeguamento anche per le autorità di vigilanza e controllo. Ora – aggiunge Schiavello –  senza la legge approvata gli intermediari finanziari rischiano se in possesso di titoli od avendo erogato prestiti mutui, detenendo azioni di produttori di sub-munizioni cluster di essere già in violazione dell’art. 7 della legge  95/2011 così come gli istituti di vigilanza inadempienti rispetto l’obbligo di controllo”.

Il vulnus costituzionale infatti è individuato « … nel comma nell’art. 6, comma 2, della normativa in esame, in contrasto con la finalità dichiarata, determinerebbe l’esclusione della sanzione penale per determinati soggetti che rivestono ruoli apicali e di controllo (per esempio i vertici degli istituti bancari, delle società di intermediazione finanziaria e degli altri intermediari abilitati); per altri soggetti, privi di questa qualificazione, sarebbe invece mantenuta la sanzione penale, che prevede la reclusione da 3 a 12 anni, oltre alla multa da euro 258.228 a 516.456».

La norma a cui fa riferimento il comunicato della Presidenza della Repubblica è l’art 7[1] (Sanzioni)  della Legge 14 giugno 2011, n. 95. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2011.

“Non esistono – continua Schiavello –  molte interpretazioni,  il testo era per la prima volta presentato nel 2010 prima dell’approvazione  della legge 95/2011 nella quale, in ottemperanza ai principi ispiratori della Convezione di Oslo, era stato emendato l’art. 7 (Sanzioni) includendo il supporto finanziario tra i comportamenti penalmente sanzionabili. La legge in oggetto  venne ripresentata nella XVII legislatura  con il testo approvato nella XVI legislatura a prima firma Mogherini ed  includeva anche  l’ex art 5 Sanzioni  poi divenuto art. 6 (quello richiamato per comma 2  dalla Presidenza della Repubblica ndr).

Questo articolo non ha mai subito variazioni dal 2010 semplicemente è sfuggita, agli uffici studi, la sua connessione con le sanzioni penali già determinate dalla legge di ratifica intervenuta nel 2011 e quindi con i profili di incostituzionalità dell’art 3 della Costituzione” conclude Schiavello.

Contatti : Giuseppe Schiavello 340/4759230

 

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